Segnalazioni di illeciti da parte del dipendente (Whistleblower)

Cosa è il whistleblowing?

È una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo. Con il Decreto Legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione alla Direttiva UE n. 1937/2019 (c.d. "Direttiva Whistleblowing"). Il Decreto Legislativo n. 24/2023 ha abrogato e modificato la normativa previgente, disciplinando con un unico provvedimento il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite in violazione di disposizioni europee e nazionali.

 

Come si applica al contesto scolastico?

Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

 

Come funziona?

Docenti, personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione dello svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione all’ufficio scolastico regionale attraverso il canale interno da esso definito

 

Canale di segnalazione interno?

L’Ufficio Scolastico Regionale ha definito il seguente canale di segnalazione Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

Altri canali di segnalazione

La normativa prevede che per le segnalazioni di whistleblowing si debba utilizzare prioritariamente il canale interno definito al punto precedente.

Altri canali di segnalazione possibili sono:

-         Canale Esterno (ANAC)

-         Divulgazioni pubbliche

-         Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

 

Garanzie di riservatezza

  • L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante; 
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

 

La disciplina del whistleblowing non si applica:

alle segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate e nelle altre ipotesi di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 10 marzo 2023, n. 24.

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